Monday, October 16, 2006

Riproduzione di articoli di riviste o giornali

Partecipo nel mio piccolo al tam tam che circola sui blog riguardante l'iniquo articolo sulla Riproduzione di articoli di riviste o giornali.

Dallo scorso 3 ottobre, non si può più riportare il testo di un qualsiasi articolo tratto da un qualsiasi sito o giornale, pur citando la fonte.

Per poterlo fare occorre pagare un compenso all’editore e se non lo si fa le sanzioni sono salatissime.

Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali

  1. All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

    «1-/bis/. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Le conseguenze di questo articolo saranno pesantissime e si tradurranno nella pratica impossibilità di costruire un'informazione alternativa basata sulla rete come è stato fino ad oggi.

L’informazione su internet deve rimanere libera e a questo proposito bisogna aderire ad iniziative come la campagna di PeaceLink che recita:

Chiedo pertanto che il Parlamento abolisca con un opportuno provvedimento il primo comma dell’articolo 32 del capo IX del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con cui sono state anticipate alcune delle misure previste dal disegno di legge finanziaria 2007.

Per aderire vai alla pagina dedicata.